non trasferibile

Assegno non Trasferibile

Assegno non trasferibileAssegno non trasferibile


Parliamo di assegni e vediamo nel dettaglio le caratteristiche di un assegno non trasferibile oggi obbligatorio per legge: come deve essere compilato, i dati che deve contenere.

 

Cos’è un assegno

L’assegno bancario è uno strumento di pagamento in grado di sostituire il denaro.
Tecnicamente consistente in un ordine scritto impartito alla propria banca di pagare a terzi o a se stessi una somma indicata. In pratica, il soggetto ordina alla banca presso la quale detiene il conto corrente di pagare una certa somma prelevandola dal proprio conto.
Un assegno, quindi, può essere emesso solo se si è titolari di conto corrente e se si è stipulata una convenzione con la banca; quest’ultima consegna al correntista il carnet (libretto) degli assegni.


Cosa contiene un assegno

L’assegno deve obbligatoriamente contenere:
– la denominazione di assegno bancario inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in  cui esso è redatto;
– l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
– il nome della Banca emittente che deve pagare (trattario) e le coordinate del conto corrente su cui  l’assegno è appoggiato;
– il luogo di pagamento;
– la data e il luogo di emissione;
– la sottoscrizione del soggetto che lo emette (il traente titolare del conto corrente).
A Riguardo leggi la guida alla compilazione assegno.

Clausola di non trasferibilità

Inoltre, in base al D.L. n. 112 del 25/06/2008, gli assegni emessi per importi pari o superiore a 12.500 euro dovranno riportare la scritta, o meglio dire la clausola “Non trasferibile” insieme al nome o alla ragione sociale del beneficiario.
Il blocchetto degli assegni, comunque, viene rilasciato dalle banche già fornito della clausola di ‘non trasferibilità’. Ovviamente potranno essere emessi anche assegni di importi inferiori a 12.500 euro privi di tale clausola (sono detti assegni in forma libera): basta utilizzare gli appositi moduli rilasciati dalla banca e pagare l’imposta di bollo di 1.50 euro per ogni modulo. L’imposta di bollo verrà versata direttamente dalla banca all’erario.
Oltre a ciò, è possibile emettere assegni privi della famosa clausola per qualsiasi importo se emessi A FAVORE DI SE STESSO; riportando però le espressioni tipo “a me stesso”, “a me medesimo” oppure “m.m”.
Approfondisci leggendo anche la guida agli assegni circolari non trasferibili.

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Le ragioni della “non trasferibilità”

La presenza della clausola “non trasferibile” e l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario ci consente di godere di maggiore sicurezza. Lo scopo è di limitare i danni derivanti dallo smarrimento o furto: la normativa antiriciclaggio vuole infatti tutelare chi utilizza correttamente questi particolari strumenti di pagamento contribuendo, quindi, ad ostacolare gli utilizzi impropri per finalità illecite o criminose.
In caso di omissione della clausola di non trasferibilità o dell’indicazione del beneficiario – sugli importi pari o superiori a 12.500 euro – possono essere applicate delle sanzioni amministrative dall’1 al 40% dell’importo dell’assegno stesso.

Una direttiva Europea ha introdotto importanti novità sugli assegni bancari.


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