consolidamento ipoteca

Consolidamento Ipoteca: le novità da conoscere.

Consolidamento IpotecaL’ipoteca è una tutela che le Banche hanno a loro favore per evitare la perdita del capitale. Solo in caso di Consolidamento Ipoteca Abbreviato, però, il cliente gode di privilegi che non permettono all’Istituto di rivalersi sull’immobile. Vediamolo meglio.

Il concetto di consolidamento ipoteca si lega, sostanzialmente alla garanzia (l’ipoteca) che le Banche ritengono a volte indispensabile per rilasciare un mutuo e ad alcune condizioni che di regola la caratterizzano.
Bisogna sapere, infatti, che dal momento in cui il cliente di Banca ottiene l’ipoteca trascorrono alcuni giorni prima che essa si “consolidi”, ossia divenga effettiva.
Nel solo caso dei mutui fondiari, ossia mutui accesi per acquistare immobili garantiti da ipoteca, tale regola sul consolidamento ipoteca non è immediatamente valida, come altrimenti accade in tutti gli altri casi..

L’ipoteca e casi di fallimento del cliente

L’ipoteca è una garanzia che tutela la Banca in caso di fallimento del cliente, sia esso un privato, un professionista o un’impresa.
Generalmente, quando si verifica il fallimento, le Banche attuano la revocatoria fallimentare, un procedimento che permette loro di recuperare i soldi prestati acquisendo, di fatto, l’immobile stesso ove non è possibile riottenere la somma.
Generalmente, tale potere di revocatoria è esercitabile anche se il consolidamento ipoteca non è ancora tecnicamente avvenuto (effettività dell’ipoteca): il cliente “fallito” perde comunque l’immobile o i soldi ricevuti in prestito.

Eccezione: i mutui fondiari

Nel caso di mutui fondiari, il fallimento del cliente non produce automaticamente il procedimento di revocatoria fallimentare e la rivalsa della Banca su soldi o immobili.
Infatti, vale la regola del consolidamento ipoteca abbreviato: si tratta di un privilegio (ricordiamolo, solo per mutui fondiari) riconosciuto anche a mutui accesi di recente per cui l’ipoteca è subito valida e blocca ogni tentativo di rivalsa della Banca che deve fronteggiare il rischio di perdere soldi e beni.

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Riferimento Normativo

Il riferimento legale a cui è legato il consolidamento ipoteca abbreviato è l’articolo 39 del Testo Unico Bancario: “Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento”.

Per le Banche un ulteriore tutela
Emerge come il consolidamento abbreviato ipoteca costituisca un nervo scoperto per gli Istituti che rimangono esposti al fallimento dei loro clienti.
Naturalmente essi sono corsi ai ripari adottando un comportamento ormai diffuso: con clienti appartenenti a categorie maggiormente esposte al fallimento (professionisti, imprese, commercianti), il rilascio del mutuo viene reso effettivo solo dopo il trascorrere dei fatidici 10 giorni l’iscrizione dell’ipoteca e un’eventuale pubblicazione di sentenza di fallimento.
In tali casi, quindi, avviene un’erogazione del mutuo differita.

 

 


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