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Scoperto di Conto

Scoperto di contoScoperto di conto

Quello che bisogna assolutamente sapere e capire sul funzionamento della condizione di scoperto di conto, scomoda e pericolosa soprattutto nel rapporto con la propria Banca. Cosa accade quando si determina lo scoperto, come gestirla senza preoccuparsi.

 

Spieghiamo quando si determina lo scoperto di conto

Nel momento in cui si è titolari di un conto corrente bancario può capitare che il totale degli addebiti superi quello degli accrediti generando così un saldo a debito. Sostanzialmente si va in Rosso al punto da obbligare la banca a determinare una sorta di finanziamento a nostro favore. Tecnicamente, inoltre, lo scoperto viene anche definito Scoperto di Cassa o Fido di Cassa e costituisce una soluzione legale e legittima descritta non solo da regolamento Bancario, ma anche da tutti i contratti di conto corrente.

Entrando nel merito, se il conto corrente va in negativo è definito ‘scoperto’ e in tal caso si parla di scoperto di conto o fido di conto corrente. In ogni modo è un particolare strumento, o meglio dire finanziamento, che la banca concede al titolare del conto corrente nel caso in cui si trova, come abbiamo già specificato, “in rosso”.

Il Fido e lo Scoperto di Conto

Con il fido in conto corrente il cliente ha la possibilità di utilizzare – ogni volta che ne ha bisogno – una somma di denaro maggiore rispetto a quella disponibile sul proprio conto dietro il pagamento di interessi passivi. Naturalmente il tutto va accordato con la banca. Il cliente quindi, anche in assenza di liquidità, può utilizzare il conto corrente disponendo operazioni quali bonifici, prelievi per cassa, emissione di assegni, ecc. Sull’ammontare dello scoperto la banca, quindi, applicherà un tasso di interesse che addebiterà al cliente fino a quando non verserà la somma necessaria per riportare nuovamente il conto a credito. La banca comunque fisserà un tetto massimo, oltre il quale il titolare del conto non può andare in rosso. Si tratta di un aspetto tecnico definito sin dal contratto di conto e che il correntista può discutere al momento della stipula dello stesso. Recenti novità hanno interessato il Fido e l’eventuale scoperto di conto.

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I Tre casi per lo Scoperto su Conto Corrente

Lo scoperto di conto, inteso quindi come un finanziamento, può essere concesso dalla Banca in tre differenti e possibili situazioni costituire da:

  • Credito negativo con il proprio conto corrente ordinario. Il cliente paga interessi sul finanziamento e ripaga il prestito avanzato dall’Istituto. Una situazione standard abitualmente prevista dal contratto di conto corrente
  • Credito per elasticità di cassa: se richiesto dal cliente può essere previsto. Ideale, esso prevede un ricorso all’uso del prestito solo nelle situazioni di sforamento, e a determinate condizioni già decise.
  • Lo scoperto di Conto stagionale: se il cliente prevede di incappare periodicamente in problemi di liquidità e di accedere a valori negativi sul proprio conto corrente, può proporre alla Banca questa tipologia. L’accesso al finanziamento avverrebbe per fronteggiare queste situazioni di squilibrio previste

Costi e spese per lo “scoperto”

Quale altro onere dovrà sopportare il cliente sullo scoperto di conto corrente? Le spese sono davvero tante e di entità considerevoli: tasso applicato; commissione di massimo scoperto (CMS); spese di tenuta e chiusura conto; spesa per operazione; spesa per estratto conto; spesa per revisione fidi; ecc.

Commissione di Massimo Scoperto

 

Ma voglio concentrarmi in particolar modo sulla Commissione di Massimo Scoperto (CMS) e sulle sue ultime novità circa il Decreto Anticrisi. Andiamo con ordine incominciando a definire la Commissione di Massimo Scoperto come quella percentuale (tasso di interesse) che l’istituto di credito applica sul massimo saldo negativo registrato durante il trimestre e viene applicata per tutto il periodo trimestrale. La CMS viene applicata sempre anche se nel trimestre il cliente affidato è andato in “rosso” per un solo giorno.
Questa particolare percentuale ha sempre sollevato dubbi sulla sua legittimità e sulla sua trasparenza, in quanto considerata una sorta di duplicazione degli interessi già corrisposti dal cliente per la concessione del fido. Con la Legge 2/2009 è infatti stato disposto che le Commissioni di Massimo Scoperto sono nulle se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, oppure se esse siano incassate a fronte di utilizzi in assenza di fido.

Queste disposizioni valgono anche per i contratti già esistenti all’entrata in vigore della legge.


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