Divorzio breve: come funziona e che cos’è il divorzio breve

Il divorzio breve è disciplinato dalla Legge 55/2015; in questa miniguida vedremo come funziona e che cos’è.
Lo spirito dell’aggiornamento delle disposizioni contenute nella Legge del 1970 è stato quello di accelerare i tempi necessari ai coniugi per separarsi definitivamente. Ciò che rimane in piedi, tuttavia, è l’obbligatorietà della separazione, prima di procedere all’istanza di divorzio.

Il divorzio breve: come è disciplinato dalla legge italiana

La legislazione del nostro Paese non utilizza mai il riferimento diretto al termine “divorzio“, bensì allo “scioglimento del matrimonio”. Ciò premesso, il tema è stato disciplinato per la prima volta, dal punto normativo, dalla Legge n. 898 del 1 dicembre 1970.

Quando viene meno la comunanza morale e spirituale dei coniugi, il giudice può pronunciare lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Prima del 2015, marito e moglie dovevano avere ottenuto la separazione (con relativa omologa del Tribunale), e aver prorogato il distacco, senza soluzione di continuità, per un periodo di almeno un tre anni, prima di poter presentare istanza di divorzio. La ragione della norma risiedeva nel fatto che i coniugi potessero avere ancora del tempo per rivedere le proprie posizioni circa lo scioglimento del matrimonio.
Per quanto riguarda il divorzio breve, anch’esso prevede il passaggio propedeutico relativo alla separazione, ma con tempistiche ridotte.

Separazione: consensuale e giudiziale

Dal momento che la separazione è il passo obbligatorio da compiere, prima della richiesta di divorzio, vediamo le due modalità riconducibili a questa istanza.

La separazione consensuale si verifica quando i due coniugi sono essenzialmente d’accordo sul fatto di sciogliere il matrimonio, ed anche sulle condizioni economiche che regoleranno i loro rapporti in seguito al distacco, come ad esempio l’assegnazione della casa coniugale e il trattamento economico, nel caso della presenza di figli. In questa ipotesi, marito e moglie possono presentare istanza presso il Tribunale presso cui hanno la propria residenza (i coniugi possono avvalersi di un unico avvocato per entrambi); presso il Comune, se non ci sono figli e beni oggetto di divisione (in questo caso non è nemmeno avvalersi dell’assistenza di un avvocato); attraverso la negoziazione assistita, che implica il mandato a due avvocati differenti.

La separazione giudiziale, invece, avviene su istanza di una delle parti. Si verifica quando non vi è accordo, tra i coniugi, sugli elementi essenziali, quali, ad esempio, la custodia dei figli e l’assegnazione della casa coniugale. In questo caso viene instaurata una causa, a seguito del tentativo di conciliazione (si tratta più che altro di una formalità) da parte del Presidente del Tribunale.

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Il divorzio breve: cos’è e come funziona

Il divorzio breve è l’istituto giuridico che fa cessare gli effetti civili del matrimonio, con tempi più brevi rispetto alla precedente legislazione.
Il cambiamento introdotto dalla Legge del 2015 riguarda prima di tutto il periodo di separazione necessario, prima di poter effettuare istanza di divorzio. Le tempistiche che decorrono dalla separazione sono di 12 mesi nell’ipotesi di separazione giudiziale; di 6 mesi se essa è consensuale. Nel caso in cui un procedimento giudiziale confluisca, in un momento successivo, in consensuale, i mesi sono sempre 6.

La legge sul divorzio breve ha ridotto il periodo necessario prima della presentazione dell’istanza; non ne ha, tuttavia, cambiato le procedure.
Pertanto, come nella procedura ante 2015, i coniugi dovranno trovare un accordo circa la divisione dei beni coniugali, se esistenti; il mantenimento economico dei figli, e l’eventuale corresponsione anche di un assegno all’ex coniuge.

Nel caso in cui i coniugi non dovessero raggiungere un consenso, ognuno per parte dovrà conferire mandato a un avvocato, che li assista nella definizione della controversia. A corredo della pratica, le parti hanno l’onere di presentare la documentazione occorrente a giustificare le reciproche richieste: stato di famiglia, certificazione di residenza, ultime dichiarazioni dei redditi, buste paga, contratto di lavoro in essere o il carteggio che dimostra lo stato di disoccupazione, estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, sentenza di separazione con omologa.

L’introduzione della negoziazione assistita

La legge 162 del 2014, che ha istituito la procedura di “negoziazione assistita” per la risoluzione delle controversie, riguarda anche i casi di separazione e divorzio.
Pertanto, se i coniugi hanno raggiunto un accordo circa gli aspetti essenziali del divorzio, possono avvalersi anche solo di un avvocato. Qualora, invece, siano in disaccordo, i rispettivi legali cercheranno di trovare un punto di incontro.

Una volta raggiunto l’accordo, questo deve essere sottoscritto e inviato al Pubblico Ministero. In assenza di figli minori, non vi è un termine di prescrizione; in caso contrario, il documento va trasmesso entro 10 giorni dalla sottoscrizione. Nella prima ipotesi il PM emette un nulla osta; nella seconda un’autorizzazione. In entrambi i casi, l’atto deve essere notificato al Comune di residenza degli ex coniugi, oppure in quello in cui è stato trascritto il matrimonio.


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