Il Promotore Finanziario: chi è e cosa fa

Promotore finanziario, consulente finanziario, albo, Consob, Isvap, Banca d’Italia. E ancora ‘agenti di cambio’, banche, SGR e SIM, Borsa e Camere di Commercio: grande confusione negli ultimi anni intorno alla figura del ‘promotore finanziario‘, quel professionista operante nel settore Bank-Insurance & Financing che è stato sempre un cuscinetto di grande importanza tra gli emittenti di strumenti finanziari e il grosso pubblico di risparmiatori privato o istituzionali.
Anche se il fondamento professionale della figura risale persino all’Italia del periodo napoleonico (ma allora si chiamavano ‘agenti di cambio’…), oggi è molto importante distinguere tra il ‘promotore finanzario‘ e il ‘consulente finanziario‘, visto che le due figure sono spesso confuse ma presentano notevoli caratteristiche di diversità.

Il promotore finanziario: Chi è e cosa fa

Un promotore finanziario è un addetto che lavora per vendere e promuovere prodotti e servizi finanziari proposti dalla propria azienda al pubblico dei risparmiatori. Il promotore svolge questa attività presso la sede dell’azienda o recandosi al domicilio dei potenziali clienti, e instaura un rapporto diretto con aziende e famiglie sul territorio suggerendo soluzioni di investimento azionario (equity) o obbligazionario, polizze vita, di accantonamento o miste, risparmio gestito o fondi. Tutto comunque viene contestualizzato nell’offerta della propria azienda, sia essa una banca, una SIM (società di intermediazione mobiliare), una SGR (società di gestione del Risparmio) o di un’assicurazione.

A un promotore insomma il proprio datore di lavoro chiede di lavorare ed essere responsabile della crescita di un portafoglio clienti, offrire una gamma di ‘prodotti’ finanziari propri, acquisire nuovi clienti garantendo il conseguimento di determinati obiettivi economici e di budget. Il promotore deve analizzare il profilo di rischio dei clienti e proporre loro prodotti in linea con le strategia di investimento. Spesso questi professionisti devono avere laurea giuridica o economica (ma alcuni datori di lavoro accettano basi culturali ‘equivalenti alla laurea’, purché supportate da adeguata esperienza sul campo).

Viceversa, quando oggi si parla di un ‘consulente finanziario‘ si intende un consulente che studia i mercati e, rispondendo solo al cliente senza dipendenza da un istituto o azienda che emetta strumenti finanziari, consiglia al cliente stesso le soluzioni in merito a costi, vantaggi, rischi (e magari inquadramenti fiscali o alternative complesse tra investimenti mobiliari e immobiliari).

Entrambe queste figure fanno riferimento a normative, inquadramenti, iscrizioni ad albi e controlli dettati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB che vigila su ogni promotore e gestisce l’Albo stesso), da Bankitalia e dall’ISVAP (cioè l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

Il promotore finanziario nel Testo Unico Finanza

La figura del ‘promotore‘ era inquadrata dal TUF-Testo Unico Finanza o Legge Draghi, cioè dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ovvero il D.Lgs 58/1998. Potevano svolgere questa professione professionisti iscritti a un Albo (chiamato ‘OCF‘), con onorabilità e professionalità, già abilitati come agenti di cambio o negoziatori (ai sensi della Legge 1/1991), funzionari di banca o di imprese d’investimenti, incaricati alla commercializzazione di prodotti finanziari del proprio istituto bancario.

A partire dal 2016, la Consob con la Delibera 19548 del 17/3/2016 ha tuttavia adottato la denominazione di ‘consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede‘ in luogo di ‘promotore finanziario’, introducendo poi la figura del ‘consulente finanziario autonomo’ che viene a sostituire dal punto di vista funzionale quello che un tempo veniva chiamato ‘consulente finanziario’ tout court. Consob inoltre ha previsto di istituire l”Albo Unico dei Consulenti Finanziari’, che ha preso il posto dell”Albo unico dei promotori finanziari’, attuando perciò la Legge 208/2015 che, al comma 39 dell’articolo 1 aveva previsto espressamente la cessazione della figura dei promotori.
Rimanendo in ogni caso nella scia dell’evoluzione tra promotore e consulente, ricordiamo che, stante il quadro normativo e regolamentare attuale, possono essere denominati ‘consulenti finanziari’ solo professionisti iscritti a un Albo, con onorabilità e professionalità, già abilitati come agenti di cambio o negoziatori (ex L. 1/1991), funzionari di banca o d’impresa d’investimento, addetti alla commercializzazione di prodotti finanziaria del proprio istituto bancario e che il loro ruolo rimane, sostanzialmente, di fornire orientamento finanziario, giuridico e fiscale per il cittadino.

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I promotori, che possono sostenere esami di abilitazione a Milano, Roma, Palermo e Venezia, vengono perciò censiti e controllati dall’organismo che ne gestisce l’Albo unico, per la cui iscrizione pagano 85 euro all’anno di cui una parte viene destinata a pagare il contributo di vigilanza alla Consob.

L’OCF, l’organismo di vigilanza dei promotori finanziari

Nel corso del 2018 l’OCF, cioè l’Organismo preposto alla vigilanza e alla tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari, si è dotato di un nuovo statuto compreso di regolamento interno generale ricevendone, a fine maggio, formale approvazione da parte del MEF-Ministero dell’Economia e delle Finanze (pubblicato sul sito dell’OCF ).
Sul sito dell’Organismo è possibile trovare il bando d’esame con date e sessioni e presentare – tramite apposita applicazione disponibile nell”area aspiranti’ la propria domanda di partecipazione, anche se lo stesso Ocf in diversi punti della sua comunicazione web ripropone ancora la definizione di ‘promotore finanziario’ in luogo di quella che ormai sarebbe da adottare dopo le Delibere Consob degli ultimi anni.

Nel 2017 l’OCF aveva svolto azioni per diffondere e meglio far comprendere le novità dettate dalle Delibere Consob e dai Decreti ministeriali in materia, ponendosi l’obiettivo di evidenziare quali aspetti positivi caratterizzano la consulenza finanziaria italiana in tema di supporto e affiancamento verso il risparmiatore da parte di questi speciali professionisti del risparmio (che appunto, oggi sarebbe più corretto definire non ‘promotori’ ma ‘consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede’.

Cosa il promotore finanziario non deve fare: attenzione agli abusivi e disonesti

Vista la materia delicata, la vigilanza degli organismi preposti a controllare l’operato dei ‘promotori finanziari-consulenti fuori sede’ è incessante. Nel 2018 ad esempio è stato arrestato a Verona un ‘promotore’ abusivo che aveva sottratto oltre 7 milioni di euro dal 2010 al 2015 commettendo reati di raccolta abusiva del risparmio, mancata presentazione delle opportune dichiarazioni dei redditi e appropriazione indebita – essendosi poi rifiutato di rimborsare i capitali che gli incauti clienti gli avevano affidato e che erano finiti in ristrutturazioni e acquisti di immobili personali, polizze vita al coniuge e oltre quaranta conti correnti intestati a persone di comodo.

Altre fattispecie di reato erano emerse in capo a un promotore di Trieste che utilizzava password e codici pin consegnati ‘in fiducia’ da parte di clienti che venivano così scavalcati e truffati nelle gestioni in home banking da parte del promotore, che era riuscito a convogliare sui propri conti oltre 250mila euro negli anni che andavano dal 2007 al 2014.

E ancora: la Guardia di finanza e la Procura hanno accertato in questi anni fattispecie di reato nelle affiliazioni di alcuni promotori di Firenze che, oltre alla professione ‘in chiaro’ erano intermediari di banche svizzere su cui convogliavano capitali all’estero o vendevano prodotti di un istituto non riconosciuto in Italia, mettendo le mani su svariati milioni di euro degli ignari clienti o aiutando ad evadere il fisco italiano a clienti meno sprovveduti.

La professione del ‘promotore-consulente fuori sede’ è perciò di grande importanza, ma richiede vigilanza continua da parte delle istituzioni e dei cittadini stessi, che non devono rinunciare a sporgere denuncia nonostante, a volte, il senso di vergogna per essere stati truffati finisca per prevalere. La rilevanza sociale di questo tipo di lavoro è comunque grande, visto che spesso le persone offese in questi reati ‘da colletti bianchi’ (negli ultimi anni in notevole crescita nel nostro Paese…) sono soggetti deboli come anziani e pensionati.


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