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Estinzione Anticipata Mutuo

Estinzione anticipata mutuoEstinzione anticipata mutuo

Una soluzione che, quando è possibile, permette di togliersi molti grattacapi: è l’estinzione anticipata mutuo. Scopriamo le leggi che sono dalla parte del cliente e le condizioni per eseguirla.

 

Decreto Bersani

Il mutuatario, in base all’art. 40 del Testo Unico Bancario, ha la possibilità di estinguere anticipatamente il proprio debito, sia totalmente che parzialmente.

Grazie al decreto Bersani bis, chi ha la possibilità di chiudere anticipatamente un mutuo acceso dopo il 2 febbraio 2007 non è soggetto al pagamento di alcuna penale (a beneficio dell’istituto finanziatore). Se si desidera estinguere parzialmente il proprio prestito, si versa la somma di denaro utile a ridurre la parte restante del finanziamento e la rata sarà nuovamente calcolata. Nel caso di estinzione totale si versa alla banca tutto il capitale residuo.
Per quanto riguarda, invece, i mutui sottoscritti prima del 2 febbraio 2007, la legge prevede una riduzione delle panali previste da contratto.

Le novità

Pertanto il 2 maggio 2007 l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le associazioni dei consumatori hanno stabilito che per i mutui – a tasso fisso, variabile o misto – accesi prima del 1° gennaio 2001:
– la penale massima non potrà superare lo 0,50%;
– la penale massima scende allo 0,20%, se la richiesta di estinzione è stata presenta tre anni prima della data della scadenza;
– non è prevista alcuna penale, se la richiesta di estinzione è stata presentata due anni prima dalla scadenza del mutuo.
Per i mutui a tasso fisso stipulati dopo il 1° gennaio 2001:
– la penale è ridotta all’1,90%, se l’estinzione anticipata avviene nella prima metà di durata del mutuo;
– la penale è ridotta all’1,50%, se l’estinzione anticipata avviene nella seconda metà di durata del mutuo;
– la penale è ridotta allo 0,20%, se la richiesta di estinzione è stata presenta tre anni prima della data della scadenza;
– la penale è dello 0%, se la richiesta di estinzione è stata presentata due anni prima dalla scadenza del mutuo.
Per i mutui a tasso variabile stipulati dopo il 1° gennaio 2001:
– la penale massima non potrà superare lo 0,50%;
– la penale massima scende allo 0,20%, se la richiesta di estinzione è stata presenta tre anni prima della data della scadenza;
– non è prevista alcuna penale, se la richiesta di estinzione è stata presentata due anni prima dalla scadenza del mutuo.
Per i mutui a tasso misto stipulati dopo il 1° gennaio 2001:
se la possibilità di passare dal tasso fisso al variabile o viceversa è inferiore a 2 anni, le penali previste sono quelle del tasso variabile (0,50%-0,20%-0%); se la possibilità di variare il tasso ha una periodicità superiore i due anni, le penali sono quelle previste per i fissi (1,90%-1,50%-020%- 0%).
Nel caso in cui le percentuali e costi di penale estinzione anticipata del mutuo siano da contratto minori a quelle previste dall’accordo, si procede ad una ulteriore riduzione del costo.

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Inviando una mail a: [email protected] è possibile richiedere il conteggio personalizzato per sapere con precisione le penalità sul proprio mutuo.

 


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