arbitro bancario finanziario

L’arbitro bancario finanziario: rosolvere le controversie finanziarie

L’arbitro bancario finanziarioL’arbitro bancario finanziario si occupa della risoluzione di liti tra banche, clienti e terzi intermediari finanziari. Opera al posto del normale giudice e il procedimento ha costi notevolmente ridotti.

Cos’è l’arbitro bancario finanziario?

Conosciuto anche come ABF, l’arbitro bancario finanziario è un sistema indipendente e imparziale che permette di risolvere le liti finanziarie e che si pone come alternativa all’usuale ricorso al giudice. È un sistema così detto “stragiudiziale”, perché è una vera e propria alternativa alla normale giurisprudenza, con costi minori e con maggiore semplicità di operato: è infatti un procedimento molto più breve rispetto al normale ricorso. È attivo nel nostro sistema finanziario dall’ottobre del 2009 ed è pienamente riconosciuto dal testo Unico Bancario.

Le funzioni dell’Arbitro

Le sue funzioni sono strettamente connesse all’esigenza di trasparenza bancaria, voluta dalla stessa Banca d’Italia. L’operato dell’Arbitro Bancario Finanziario non va comunque confuso con la conciliazione o con l’arbitrato: le decisioni che esso prende non sono vincolanti come le normali decisioni giudiziarie, ma possono rendere pubblico l’inadempimento di queste da parte di un dato organo che non si premura di rispettarle.

 

Quando ci si può rivolgere all’arbitro finanziario bancario?

Il ricorso all’ABF presuppone l’esistenza di un reclamo scritto con cui si protesta un determinato fatto ad un organismo finanziario. Ogni cliente ha il diritto di essere informato, anche dal proprio Istituto di credito, dell’esistenza e delle modalità con cui contattare un arbitro bancario finanziario, così come dettato dalla discipline che regolamenta le trasparenza bancaria. Il ricorso scritto deve essere presentato alla banca attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno, dal ricevimento della quale esistono 30 giorni utili in cui la banca stessa può fornire risposte. Ovviamente, ogni reclamo verrà analizzato, perché è possibile escludere eventuali esposti che non hanno scopo di essere messi in atto. Nel caso in cui la banca risponda al reclamo con una soluzione preventiva, essa avrà 30 giorni di tempo per metterla in atto.

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L’Arbitro presso La Banca d’Italia

Qualora, invece, non si fosse trovato il modo di risolvere, allora ci si può rivolgere all’ABF, solo entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Ogni filiale della Banca d’Italia ha dei moduli appositi con cui scrivere all’arbitro finanziario bancario: è bene avvisare anche la banca dell’avvenuto contatto con esso, sempre attraverso una raccomandata. La procedura sarà poi studiata e analizzata in apposita sede e le decisioni saranno comunicate al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Nel caso in cui l’arbitro ponga delle soluzioni a nostro favore, l’organo finanziario ha il dovere (ma non l’obbligo) di seguire tali decisioni. Nel caso in cui risulti inadempiente, il mancato rispetto delle decisioni  sarà diffuso a livello nazionale, attraverso siti web ufficiali (come quello della Banca d’Italia) o attraverso mezzo stampa di ampia diffusione. Se, invece, le decisioni prese non soddisfano il cliente, questo sarà libero di rivolgersi a qualsiasi giudice, affidandosi alla normale giurisprudenza italiana.


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