La CambialeEccezione o strumento quotidiano? La cambiale è un mezzo di pagamento utilizzato più di quanto non si pensi. Vediamone insieme le tipologie esistenti e come fare per compilarne una.
Le cambiali sono disciplinate dalla legge cambiaria n. 1669 del 14.12.1933 con la quale è stata data attuazione alle convenzioni internazionali.
“La cambiale è un titolo di credito all’ordine, formale ed esecutivo, dal quale risulta l’obbligazione incondizionata assunta da una certa persona di pagare o di far pagare una determinata somma nel luogo e alla scadenza indicati, a favore del legittimo possessore”.
La cambiale è il principale e il più valido strumento di pagamento utilizzato per regolare in modo differito tutte le operazioni di compravendita: esse svolgono la funzione di sostituire fino alla scadenza la moneta nelle operazioni di scambio.
Funzione della cambiale
Chi le emette entra in possesso dei beni (merci) o servizi di cui ha bisogno ritardandone il pagamento alla scadenza delle cambiali stesse; chi le riceve, invece, dispone di un titolo che alla scadenza gli darà il diritto di pretendere (esigere) il pagamento.
Tipologie di cambiali
Esistono due tipologie di cambiali:
– il pagherò cambiario con il quale una persona promette incondizionatamente di pagare una determinata somma ad un’altra persona: in altre parole, il pagherò è una promessa di pagamento;
– la cambiale tratta con il quale una persona ordina ad una seconda persona di pagare una certa somma ad una terza persona oppure a se stesso: la tratta è un ordine di pagamento.
Come compilare una cambiale
Ogni cambiale, sia essa un pagherò oppure una tratta, deve contenere:
– la denominazione di cambiale inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
– la promessa incondizionata di pagare una somma determinata nel caso di cambiale pagherò oppure
l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata nel caso di cambiale tratta;
– l’indicazione della scadenza;
– l’indicazione del luogo di pagamento;
– il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento, ossia l’indicazione del beneficiario; se successivamente il beneficiario dà ordine, mediante la girata, di pagare a un’altra persona, il pagamento deve essere fatto a quest’ultima;
– l’indicazione del luogo e della data in cui il titolo è emesso;
– la sottoscrizione di colui che emette il titolo, ossia la firma apposta dall’emittente nel pagherò e dal traente nella tratta;
– il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare cioè l’emittente nel pagherò o il trattario nella tratta.
Novità in vista
Ma c’è una novità sul fronte cambiale! Fra sei mesi scompariranno i vecchi tagli delle cambiali.
Il nuovo strumento di pagamento esteticamente si presenterà uguale a quello precedente, mentre i foglietti bollati per cambiali recanti l’importo dell’imposta assolta in lire-euro e in euro e le marche da bollo per cambiali, il cui valore e’ espresso in lire, in lire-euro e in euro non avranno più diritto di circolare. Le nuove cambiali saranno, quindi, prive di valore e sulle stesse sarà necessario applicare i nuovi contrassegni telematici. Il loro valore cambierà in base all’ammontare dell’imposta da pagare e saranno emessi in tempo reale dal tabaccaio e da tutti i rivenditori autorizzati.

