Dal 2014 è entrata in vigore l’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto del 20% su bonifici provenienti dall’estero: la disposizione è stata introdotta dalla L 97/2013. Le conseguenze sono rilevanti soprattutto per chi ha rapporti commerciali e finanziari con l’estero, per cui abbiamo ritenuto utile affrontare l’argomento e descrivervi come viene applicata la ritenuta 20% su bonifici esteri.
Novità Bonifici Esteri 2014
L’introduzione della ritenuta d’acconto del 205, qundi, interessa proprio questi inizi del 2014. Interessa gli intermediari finanziari che si occupano di trasferire denaro per persone fisiche residenti in Italia, quindi le Banche che gestiscono bonifici a favore dei loro clienti Italiani. La norma impone alle Banche di applicare una ritenuta del 20 % a tutti i bonifici che riguardano flussi di denaro in entrata che costituiscono reddito. Una auto dichiarazione può essere presentata al fine di specificare che i flussi in entrata non costituiscono reddito
Ritenuta 20% Bonifici Esteri
Di fatto si tratta di tassazione bella e buona. Si tratta di tassazione alla fonte a titolo di acconto solo per determinate tipologie di redditi di capitale e redditi diversi che, però, si aggiungono al reddito del contribuente in Italia. Una forma di tassazione, in effetti, su eventuali investimenti esteri.
Le Banche hanno l’obbligo di applicare la ritenuta del 20% sui bonifici esteri così da fornire allo Stato informazioni sul flusso di denaro in entrata utili a determinare la base imponibile. La ritenuta è ovviamente applicata solo sulla base imponibile.
I redditi Sottoposti alla Ritenuta 20% Bonifici Esteri
Come anticipato prima, solo alcune tipologie di redditi di capitale o redditi diversi devono vedersi applicata la ritenuta di acconto. Tra i redditi di capitale, segnaliamo tali voci:
- Interessi derivanti da contratti di mutuo, deposito, conti correnti provenienti da “Soggetti” non residenti in Italia
- Compensi erogati da soggetti esteri
Tra i redditi diversi, sempre di derivazione estera:
- Plusvalenze ottenute da vendite di immobili, terreni all’estero
- Rendite derivanti dall’affitto di immobili situati all’estero
- Redditi di natura fondiaria (affitto, produzioni agricole)
- Redditi legati all’usufrutto di terreni e immobili situati all’estero
- Plusvalenze ottenute vendendo partecipazioni in Società
Chi sarà soggetto alla ritenuta 20% Bonifici Esteri
Sono quindi interessati alla nuova disposizione le persone fisiche, gli enti non commerciali, ma anche le società Semplici che risiedono in Italia,