Sino alla fine del 2016 chi effettua interventi in materia di riqualificazione energetica degli edifici avrà diritto ad una detrazione del 65 %, detrazione che a partire dal 1 Gennaio 2017 sarà riportata alla percentuale del 36 %.
Detrazioni IRPEF e IRES per riqualificazione energetica
In particolare l’agevolazione fiscale prevede una detrazione irpef o ires in caso di interventi edilizi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici. A titolo esemplificativo interventi per i quali è riconosciuta la detrazione sono:
- Installazione di pannelli solari. La detrazione fiscale massima è 60 mila euro e l’installazione riguarda l’inserimento di pannelli per produrre acqua calda, sia per usi domestici che non. Ai fini dell’asseverazione occorrerà che i pannelli solari abbiano un termine minimo di garanzia e che siano conformi alle norme dettate dall’Uni En 12975 e dall’Uni En 12976;
- Sostituzione degli impianti per la climatizzazione invernale. In questo caso la detrazione massima è 30 mila euro e sono agevolabili la sostituzione di impianti invernali esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e messa a punto del sistema di distribuzione;
- Coibentazione, finestre, infissi;
- Riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento.
Per ogni intervento si avrà diritto ad una detrazione massima: ad esempio per interventi di riqualificazione energetica il max. è pari a 100 mila euro, per installazione di pannelli solari è di 60 mila euro, per acquisto e posa in opera di impianti di clima invernale è 30 mila euro.
Chi ha diritto alla detrazione per la riqualifcazione energetica
Potranno beneficiare della detrazione fiscale le persone fisiche, le associazioni, enti pubblici e privati e di contribuenti che dichiarano redditi di impresa.
Gli adempimenti richiesti per beneficiare della detrazione riqualificazione energetica
Al fine di poter richiedere l’agevolazione fiscale occorre che siano prodotti i seguenti documenti:
- Asseverazione: Permette di dimostrare che l’intervento è realizzato in conformità dei requisiti tecnici richiesti. In alcuni casi l’asseverazione potrà essere sostituita da una certificazione in materia di interventi di sostituzione di finestre ed infissi o per caldaie con potenza al di sotto di 100 Kw;
- Attestato di certificazione energetica: documento rilasciato dopo l’esecuzione degli interventi ed è relativa ai dati inerenti l’efficienza energetica degli edifici;
- Scheda informativa: Scheda redatta in base allo schema riportato all’interno degli allegati E o F del decreto attuativo. La scheda potrà essere compilata dall’utente finale e dovrà contenere i dati identificativi del soggetto che ha effettuato il pagamento, il tipo di intervento, il costo con separata indicazione delle spese professionali e del calcolo della detrazione.
In ogni caso entro 90 giorni occorrerà trasmettere all’Enea la copia dell’attestato di qualificazione energetica e la scheda informativa degli interventi realizzati. I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario o postale (ad eccezione dei contribuenti titolari di reddito di impresa).

