A volte possiamo maturare la necessità di vendere una casa su cui abbiamo acceso un mutuo, o un’auto che stiamo pagando con il finanziamento. Una soluzione potrebbe essere quella di attuare la cessione del credito per trasferire anche il diritto al credito all’acquirente
.
Cessione del credito: diamo una definizione
La cessione del credito consiste in un contratto che offre la possibilità a un possessore di credito (da mutuo, finanziamento, prestito) di cedere quest’ultimo ad altri soggetti. Quest’ operazione non modifica la natura del credito, bensì il “rapporto di obbligazione” che vi è alla base e che vincola un soggetto a restituire il denaro ricevuto. Il credito, quindi, viene ceduto con le medesime garanzie personali e reali che sono gli accessori del contratto inizialmente definito tra cliente e Istituto Finanziario.
Come attuare la cessione del credito
Per la definizione della Cessione del credito è importante conoscere quali sono i passaggi da seguire:
- Il Creditore deve essere informato del “cambio” del proprio debitore. Non è necessario alcun consenso, bensì la comunicazione dei dati del nuovo soggetto che acquisisce il credito.
- Chi attua la cessione deve essere titolare del credito e ha l’obbligo di accertarsi che la legge gli permetta di cedere a terzi il credito stesso.
- Quando il trasferimento è a titolo oneroso, il creditore-cedente deve fornire garanzie dell’esistenza del credito secondo l’art. 1266 del Codice Civile. La garanzia non è richiesta se il trasferimento avviene a titolo gratuito.
Cessione del credito a titolo gratuito e a titolo oneroso
Queste sono le due possibilità per definire il procedimento di cessione del credito.
Vediamole nel particolare:
- A titolo gratuito: la cessione avviene come se si trattasse di una donazione e il creditore cedente garantisce la nuova proprietà del credito.
- A titolo Oneroso: il creditore cedente riceve dal nuovo cessionario (chi acquisisce il credito) una controprestazione ma, come specificato su, deve garantire l’esistenza del credito.
I riferimenti normativi
La cessione del credito è disciplinata dall’articolo 1266 del Codice Civile in cui è specificato che «Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale, o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione».

